Il presente addendum integra il Contratto Vendor BAZAR e si applica esclusivamente alle agenzie di viaggio, tour operator, strutture ricettive e fornitori di servizi benessere/turistici registrati su RelaXYou (di seguito "Agenzia").
L'Agenzia dichiara e garantisce:
Ove l'Agenzia offra pacchetti turistici (combinazione di almeno due tipi di servizi turistici: trasporto, alloggio, noleggio veicoli, altri servizi — ai sensi dell'art. 3 Dir. 2015/2302):
Ove l'Agenzia offra servizi singoli (alloggio, trattamento benessere, escursione), il contratto si perfeziona direttamente tra il viaggiatore e l'Agenzia. L'Agenzia è responsabile della qualità, conformità e sicurezza della prestazione.
L'Agenzia definisce e comunica le proprie politiche di cancellazione prima della conferma della prenotazione. LANGA le rende visibili sulla piattaforma ma non ne è responsabile. Per i servizi con data specifica, il diritto di recesso del consumatore è escluso ai sensi dell'art. 59 comma 1 lett. n) D.Lgs. 206/2005.
L'Agenzia dichiara di possedere idonea copertura assicurativa RC professionale e, per i pacchetti turistici, la protezione in caso di insolvenza. L'Agenzia è esclusivamente responsabile per danni al viaggiatore derivanti dalla prestazione o dal pacchetto.
L'Agenzia manleva e tiene indenne LANGA da qualsiasi reclamo, danno o pretesa del viaggiatore derivante da: non conformità del pacchetto o del servizio, mancata informativa precontrattuale, insolvenza dell'Agenzia, assenza di autorizzazioni/qualifiche dichiarate. Si applicano inoltre le clausole generali del Contratto Vendor (V.4, V.6, V.7).
Il presente articolo si applica ai Venditori Alimentari che commercializzano bevande alcoliche tramite eFruit (di seguito “Venditore Alcolici”).
Il Venditore Alcolici dichiara e garantisce:
All’atto della registrazione e su richiesta successiva, il Venditore Alcolici deve fornire a LANGA:
La documentazione deve essere caricata nell’area documentale del profilo Vendor entro 30 giorni dall’attivazione dell’account. La mancata fornitura comporta la sospensione della possibilità di pubblicare prodotti alcolici.
Il Venditore Alcolici si impegna a:
Il Venditore Alcolici manleva e tiene indenne LANGA da qualsiasi reclamo, danno, costo, sanzione (incluse sanzioni penali ex art. 689 c.p.) derivante da: vendita a minori, assenza o inadeguatezza delle autorizzazioni, violazione delle norme sull’etichettatura dei prodotti alcolici, mancato rispetto delle accise, promozione irresponsabile del consumo alcolico. Si applicano inoltre le clausole di manleva generali (EA.6 e V.6).
Contatto: [email protected] — Foro: Tribunale di Milano
Il presente addendum integra il Contratto Vendor BAZAR e si applica esclusivamente ai venditori di prodotti alimentari registrati su eFruit (di seguito "Venditore Alimentare").
Il Venditore Alimentare dichiara e garantisce:
Il Venditore Alimentare è tenuto a indicare per ogni prodotto, nella scheda eFruit:
LANGA non verifica la completezza delle informazioni alimentari; la responsabilità è interamente del Venditore Alimentare.
Per i prodotti deperibili o che richiedono temperatura controllata, il Venditore Alimentare è responsabile di:
Qualsiasi danno, alterazione o contaminazione del prodotto durante il trasporto è responsabilità del Venditore Alimentare (che organizza la spedizione).
Il Venditore Alimentare garantisce la tracciabilità dei prodotti ai sensi dell'art. 18 Reg. (CE) 178/2002, ed è in grado di identificare i propri fornitori e i destinatari dei prodotti. Su richiesta delle autorità competenti o di LANGA, fornisce tempestivamente le informazioni di tracciabilità.
In caso di rischio per la salute o non conformità di un prodotto: il Venditore Alimentare avvia immediatamente la procedura di ritiro/richiamo (art. 19 Reg. 178/2002), ne informa LANGA entro 24 ore, e coopera per la rimozione dalla piattaforma e la comunicazione agli acquirenti interessati.
Il Venditore Alimentare manleva e tiene indenne LANGA da qualsiasi reclamo, danno, costo o sanzione derivante da: non conformità alimentare, difetto di etichettatura/allergeni, violazione igienico-sanitaria, mancata tracciabilità, contaminazione durante il trasporto, prodotti ritirati/richiamati. Si applicano inoltre le clausole generali del Contratto Vendor (V.4, V.6, V.7).
Contatto: [email protected] — Foro: Tribunale di Milano